Statuto

Art. 1 Denominazione-Sede-Durata

L'Associazione IlCercapadrone, già costituita in data 2 Settembre 2007, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore, viene denominata “IL CERCAPADRONE ODV” (in forma abbreviata “CP ODV”) e deve ritenersi costituita ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i..

L'Organizzazione di volontariato non è riconosciuta e adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91, la l.r. della Lombardia 1/08, il D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., il Codice civile, la normativa in materia ed i principi generali dell’ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fini di lucro di utilità sociale.

Viene espressamente previsto l’uso dell’acronimo “ODV” o della locuzione “organizzazione di volontariato” in tutte le comunicazioni, in qualsivoglia segno distintivo ed in tutti i suoi atti ufficiali.

I contenuti e la struttura dell’Organizzazione di volontariato sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.

La durata dell’Organizzazione è illimitata.

L’Organizzazione ha sede legale in Milano, 20147, Via Angelo Inganni n. 64.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione e senza necessità di modificare lo Statuto, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o in qualsivoglia località su territorio nazionale, nonché istituire sedi, sezioni (dicasi “delegazioni”) ovunque in Italia al fine di perseguire i propri scopi sociali.

Art. 2 Natura

IL CERCAPADRONE ODV è un’Organizzazione di volontariato animalista e di tutela e protezione degli animali d’affezione. Si occupa, ex art. 5, comma 1, lett. e) del D.Leg. 117/2017 e ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, della tutela degli animali e della prevenzione del randagismo, in particolare di cani abbandonati, vaganti o reclusi nei canili e del loro recupero, adoperandosi per combattere il fenomeno del randagismo, del maltrattamento e dello sfruttamento animale.

L’Organizzazione è apolitica ed apartitica, senza fini di lucro.

Art. 3 Finalità

L’Organizzazione, con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale che si concretizzano in attività di tutela, protezione e difesa degli animali e dell’ambiente promuovendo la cultura e il miglioramento del rapporto uomo-animale.

In particolare, i principi a cui l’Organizzazione si conforma sono quelli contenuti, a titolo esemplificativo:

  1. a) nella Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell’UNESCO in data 27 gennaio 1997;
  2. b) nelle Direttive e nei Regolamenti UE in tema di tutela degli animali e della natura;
  3. c) nelle Leggi Nazionali e Regionali in tema di tutela degli animali e della natura.
    L’Organizzazione, in considerazione del patto di costituzione, intende perseguire le seguenti finalità a titolo esemplificativo:
  • la protezione degli animali e dell’ambiente e la loro tutela;
  • la cura degli animali d’affezione abbandonati o randagi e l’incentivazione della loro adozione;
  • la prevenzione del randagismo e la promozione della lotta al randagismo, del rispetto interspecifico e di un migliore rapporto uomo-animale;

Per il raggiungimento delle finalità sancite in statuto, l’Organizzazione a titolo esemplificativo e non esaustivo si propone di:

  • soccorrere, ritirare e curare gli animali abbandonati o randagi, in particolare cani;
    provvedere internamente ad attività di educazione/rieducazione cinofila, preferibilmente con approccio cognitivo-zooantropologico e comunque non addestrativo, al fine di fornire le competenze per una corretta gestione proprietario-animale oppure, laddove necessario, per il recupero e la riabilitazione degli individui affetti da patologia del comportamento;
  • operare all’interno di canili e rifugi (sanitari, municipali, privati e/o strutture zoofile in genere), per migliorare la qualità di vita e il benessere degli animali ospitati, incentivandone altresì l’adozione;
    realizzare uno o più rifugi per animali abbandonati, da gestire direttamente e/o in convenzione con altri enti;
  • promuovere la sterilizzazione come mezzo per arginare il problema del randagismo;
    vigilare sul rispetto di leggi e regolamenti locali, nazionali ed internazionali, in difesa degli animali e dell’ambiente.

L’Organizzazione, ai suddetti fini, a titolo esemplificativo può inoltre:

  • ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee all’accoglienza, alla cura e al mantenimento di animali randagi o abbandonati;
  • ottenere in comodato gratuito da Regioni, Province o Comuni, aree idonee ad uso ufficio e/o sede sociale per l’espletamento delle attività statutarie;
  • collaborare con altri Enti e Associazioni, nazionali ed internazionali, che perseguano le stesse finalità;
  • utilizzare spazi su testate giornalistiche, reti televisive, radiofoniche e multimediali al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica alle attività dell’Organizzazione;
  • promuovere eventuali idonee e opportune azioni di denuncia in casi di maltrattamento e inadempienza delle leggi in vigore presso le Istituzioni competenti, anche con la costituzione di parte civile;
  • aderire, anche tramite la designazione di rappresentanti, a Federazioni, Organizzazioni, Istituzioni, sia nazionali che internazionali, che perseguano scopi analoghi o complementari.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri soci.

L’Organizzazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Per l’attività di interesse generale prestata l’Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’Organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4 Soci

Sono soci dell’Organizzazione persone fisiche, anche se in rappresentanza di Enti o Associazioni, o le organizzazioni di volontariato che ne facciano richiesta e che versino all’atto dell’ammissione la quota associativa, che verrà approvata annualmente dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea.

I soci sono liberi di versare contributi in misura superiore a quella approvata dal Consiglio Direttivo senza che gli vengano riconosciuti maggiori diritti all’interno dell’Associazione.

Possono aderire all’Organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

I soci sono così suddivisi:

  • i soci fondatori;
  • i soci ordinari;
  • i soci sostenitori;
  • i soci giovanili (di età inferiore ad anni 18);
  • i soci benemeriti;
  • i soci onorari.

Sono “soci fondatori” coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell’ Organizzazione;

Sono “soci ordinari”, “soci sostenitori” e “soci giovanili” coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dietro versamento delle rispettive quote associative;

Sono "soci benemeriti" coloro che forniscono un particolare sostegno economico alle attività dell'Associazione e il cui importo minimo può venire fissato dal Consiglio Direttivo;

Sono "soci onorari”, coloro che forniscono un particolare contributo alla vita dell'Organizzazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Organizzazione.

L’ammissione all’Organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale.

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci: nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Organizzazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci all’Organizzazione.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 30 giorni motivandola. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

I soci cessano di appartenere all’Organizzazione:

  • per dimissioni volontarie, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
  • per mancato versamento del contributo per l’esercizio sociale in corso;
  • per decesso;
  • per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
  • per violazione degli obblighi statutari.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

Avverso l’esclusione l’associato ha possibilità di ricorrere all’Assemblea entro 30 gg. In tal caso, l’esclusione dev’essere ratificata dall’assemblea.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 5 Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello Statuto, dei Regolamenti e la nomina degli Organi Direttivi dell’Organizzazione.

I soci hanno il diritto di:

  • partecipare alle Assemblee e votare direttamente o per delega se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  • partecipare alle attività promosse dall’Organizzazione;
  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’Organizzazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
  • dare le dimissioni in qualsiasi momento;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e le Deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.
  • svolgere le attività preventivamente concordate;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 6 Volontario e attività di volontariato

L’associato volontario svolge la propria attività in favore degli animali d’affezione e della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

Per i soci che prestino anche attività operative e concordate in qualità di “volontari”, l’Organizzazione stipula una polizza assicurativa per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, in forma individuale o collettiva, secondo quanto prescritto dalla legge quadro del volontariato 266/91 e sue eventuali modifiche.

Il contributo a carico di soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. E’ annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro trenta (30) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 7 Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell'Organizzazione, a titolo esemplificativo, è costituito da:

  • beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
  • eventuali fondi di riserva;
  • eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'Organizzazione, a titolo esemplificativo, sono costituite da:

  • contributi dei soci per le spese relative alle finalità istituzionali dell'Organizzazione;
  • contributi di privati;
  • contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali;
  • donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolati all'incremento;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • rendite dì beni mobili o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 Organi sociali dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

  • Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

  • Il Collegio dei Revisori dei Conti o organo di revisione;
  • Il Collegio dei Garanti o organo di controllo.

La nomina Collegio dei Revisori dei Conti è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge;

La nomina del Collegio dei Garanti è subordinata al verificarsi delle condizioni di legge.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di sette (7) anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano ed è costituita da tutti i soci dell'Organizzazione.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione; in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da un socio nominato dall’Assemblea.

La convocazione è fatta in via Ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta (30) giorni dalla convocazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione.

E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

L’avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto (posta elettronica, lettera cartacea solo per chi ne fosse sprovvisto) ai soci almeno quindici (15) giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e/o sul sito web ufficiale dell’Associazione e deve contenere la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

L'Assemblea può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno (1) dei soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione sono richieste le maggioranze indicate di seguito.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla Sede.

Art. 10 Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Organizzazione;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 L’Assemblea Ordinaria

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata, a titolo esemplificativo, per:

l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
Altri compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:

  • eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
  • eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
  • approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
  • ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
  • fissare l’ammontare della quota associativa.

Art. 12 Assemblea Straordinaria

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. In seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) componenti.

Resta in carica sette (7) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre (3) mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni, rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro e delegati di sezioni locali con voto consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel Registro delle Riunioni del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Compete al Consiglio Direttivo:

  • compiere tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea;
  • fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;
  • sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato;
  • determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  • eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
  • nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
  • accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  • deliberare in merito all’esclusione di soci;
  • ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  • assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
  • istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
  • nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’Associazione, il Direttore deliberando i relativi poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l’Ordinaria amministrazione. Le riunioni dell’eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell’apposito registro.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 14 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, a maggioranza dei voti ogni sette (7) anni.

Il Presidente:

  • rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  • dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte ai soci, ai terzi ed a i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 Organo di Revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/201ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre (3) componenti effettivi e da due (2) supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio dei Garanti:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi nel caso in cui sorga una controversia;
  • giudica ex bono et equo senza formalità di procedure.

Art. 18 Requisiti di eleggibilità e gratuità delle cariche

Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che siano regolarmente iscritti all’Associazione da almeno un (1) anno e da pari tempo vi svolgano attività di volontariato.

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell’interesse dell'Organizzazione.

Art. 19 Delegazioni Periferiche

L’Associazione può operare localmente in Comuni, Province e Regioni diversi da quelli della sede legale anche tramite la costituzione di sedi locali, dette Delegazioni, che sottoscrivano quanto prescritto dal “Regolamento Attività e Gestione Delegazioni Periferiche” approvato dal Consiglio Direttivo in data 29/06/2009 e sue successive ed eventuali modifiche.

Le Delegazioni Periferiche non hanno autonomia patrimoniale ed economica ed operano con il medesimo codice fiscale della sede, se non per diversa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il Delegato locale può essere scelto tra i soci che non ricoprano già una carica elettiva nel Consiglio Direttivo e funge da coordinatore delle attività sul territorio di competenza previa autorizzazione e accordo con il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Art. 20 Regolamenti

Il Consiglio Direttivo elabora e propone la stesura e/o la modifica dei regolamenti relativi alla gestione dell'Organizzazione, purché non siano incompatibili o in contrasto con lo Statuto, e li sottopone all’Assemblea dei Soci per approvazione, modifica o abrogazione.

Il Consiglio Direttivo regolamenta anche le attività interne che è concesso svolgere ai soci operativi come “volontari” nonché le caratteristiche e le competenze necessarie perché questi ultimi possano praticare l’attività di volontariato.

Art. 21 Libri Sociali

L'Organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, ove presenti, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 22 I Beni

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 23 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 24 Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all’ art.3. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione.

Art. 25 Bilancio Sociale

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26 Convenzioni

Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

Art. 27 Personale retribuito

L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

Art. 28 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 29 Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

Art. 30 Assicurazione dell’Associazione

L’Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.

Art. 31 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 32 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 33 Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.